Sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la guida aggiornata sul contenzioso tributario. Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento) può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale. Nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario, occorre comunque ponderare sia tempi che costi. Infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo (per le controversie di valore superiore a 3.000 euro) di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese. Il decreto legislativo n. 156/2015 ha introdotto alcune importanti novità alla normativa sul contenzioso tributario. Anzitutto, dal 1° gennaio 2016 per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere anche una dettagliata proposta di mediazione, cioè di rideterminazione degli importi dovuti. Tra le altre principali novità contenute nel decreto: l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro; l’istituto, quindi, non riguarderà più soltanto le liti derivanti da atti emessi dall’Agenzia delle Entrate l’introduzione della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado la possibilità di conciliare anche le controversie per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo e della mediazione le modifiche al regime delle spese di lite (è espressamente previsto il risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente) l’aumento a 3.000 euro del valore della controversia, che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica l’inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza l’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente l’introduzione del cosiddetto ricorso “per saltum”, cioè la possibilità di impugnare una sentenza emessa da una Commissione tributaria provinciale, previo accordo delle parti in giudizio, proponendo ricorso direttamente in Cassazione. Fonte: http://www.ilquotidianodellapa.it/ Per consultare la guida completa clicca questo link