Il Testo dello SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.

 ART. 1
(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il
patrimonio culturale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
    entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
    per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale,
    attraverso modifiche del codice penale, dei Capi I e II del Titolo II della Parte quarta del decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito ‘decreto legislativo n.
    42 del 2004′, nonché, ai soli fini di cui al comma 2, lettera s), del presente articolo, del decreto
    del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
  2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
    criteri direttivi:
    a) introdurre il delitto di furto di bene culturale, consistente nel porre in essere la condotta
    prevista dall’articolo 624 del codice penale sui beni di cui all’articolo 10 del decreto
    legislativo n. 42 del 2004, prevedendo per tale reato la pena della reclusione non inferiore a
    un anno e non superiore a sei anni e della multa da 5.000 a 10.000 euro; prevedere, per tale
    reato, l’applicabilità delle circostanze aggravanti e attenuanti previste negli articoli 625 e 625-
    bis del codice penale;
    b) prevedere l’aumento delle pene, anche attraverso una specifica circostanza aggravante, in
    misura non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà, per i delitti contro il patrimonio
    previsti e puniti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, quando il fatto ha ad
    oggetto i beni culturali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
    c) introdurre il delitto di danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o
    paesaggistici, consistente nel porre in essere le condotte previste dagli articoli 635 e 639 del
    codice penale sui beni culturali o sui beni paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto
    legislativo n. 42 del 2004; prevedere, per tale delitto, la pena della reclusione non inferiore a
    un anno e non superiore a sei anni; prevedere che la condotta sia punita anche a titolo di
    colpa, stabilendo per tale ipotesi una riduzione della pena in misura non superiore a un terzo;
    prevedere la procedibilità d’ufficio e la possibilità di concedere la sospensione condizionale
    della pena soltanto nei termini di cui all’articolo 635, terzo comma, del codice penale;
    abrogare, per l’effetto, le circostanze aggravanti previste all’articolo 635, secondo comma,
    numero 3, e 639, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parti in cui si
    riferiscono alle condotte aventi ad oggetto cose di interesse storico o artistico;
    d) prevedere che le condotte di cui all’articolo 733 del codice penale siano inserite nella
    fattispecie di opere illecite di cui all’articolo 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con
    conseguente armonizzazione del trattamento sanzionatorio ed abrogazione dell’articolo 733
    del codice penale;
    e) prevedere, per il delitto di alienazione di beni culturali senza la prescritta autorizzazione, di
    cui all’articolo 173, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della
    reclusione sino a tre anni e della multa da 1.549,50 euro a 77.469 euro;
    f) prevedere per il delitto di uscita o esportazione illecite di cui all’articolo 174 del decreto
    legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 10.000 a
    30.000 euro; prevedere una circostanza attenuante, in misura non superiore ad un terzo, per il
    caso in cui il fatto sia commesso su oggetti di valore inferiore alle soglie di cui alla lettera B)
    dell’allegato A) annesso al medesimo decreto;
    g) prevedere, in relazione al reato di violazioni in materia di ricerche archeologiche, di cui
    all’articolo 175, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, l’aumento delle
    pene in misura non superiore a un terzo quando il fatto è commesso con l’uso di strumenti per
    il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, stabilendo altresì
    l’obbligatorietà della confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature;
    h) introdurre il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di
    apparecchiature per la rilevazione dei metalli, consistente nel fatto di essere colti in possesso
    di tali strumenti o apparecchiature all’interno di uno dei seguenti luoghi: siti che siano stati
    oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi
    dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero aree di interesse archeologico ai
    sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo, ovvero aree o parchi archeologici ai
    sensi dell’articolo 101 del medesimo decreto legislativo, ovvero zone di interesse
    archeologico ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo;
    prevedere, per tale reato, la pena dell’arresto non superiore, nel massimo, a due anni;
    i) prevedere l’applicabilità dell’articolo 177 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di
    collaborazione per il recupero di beni culturali, a tutti i delitti aventi ad oggetto i beni di cui
    all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo, quando questi sono stati sottratti o trasferiti
    all’estero;
    l) prevedere, per il delitto di contraffazione di opere d’arte, di cui all’articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da un anno a cinque anni e della
    multa sino a 10.000 euro; riformulare la disposizione in modo da differenziare i fatti che
    hanno ad oggetto beni culturali da quelli riguardanti opere infracinquantennali o di autore
    vivente;
    m) prevedere per i reati aventi ad oggetto i beni culturali o i beni paesaggistici di cui agli articoli
    10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, l’aumento delle pene da un terzo a due terzi
    quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale;
    prevedere che, in quest’ultimo caso, si applichi la pena accessoria di cui all’articolo 30 del
    codice penale;
    n) prevedere che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti
    e gli aeromobili, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni
    culturali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, siano affidati in custodia
    giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di tutela dei
    medesimi beni;
    o) prevedere l’inserimento nell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di
    operazioni sotto copertura, del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all’articolo 174
    del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha per oggetto beni di rilevante valore
    culturale;
    p) consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all’apposita struttura dell’Arma dei
    Carabinieri specializzata nella tutela del patrimonio culturale, per il contrasto dei delitti di
    uscita o esportazione illecite di cui all’articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004,
    quando il fatto ha ad oggetto beni di rilevante valore culturale, di utilizzare indicazioni di
    copertura anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o
    scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché di procedere
    anche per via telematica all’acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione,
    dandone immediata comunicazione all’autorità giudiziaria che può, con decreto motivato,
    differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini;
    q) estendere le pene previste nell’articolo 181, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 42 del
    2004, ai casi di inosservanza del divieto di esecuzione o dell’ordine di sospensione dei lavori,
    impartiti a norma dell’articolo 150 dello stesso decreto;
    r) assicurare il coordinamento e l’armonizzazione tra le disposizioni del codice penale e le
    disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, mediante le necessarie norme modificative,
    integrative, interpretative e abrogative;
    s) armonizzare i riferimenti normativi ai beni culturali o paesaggistici, ovunque rilevanti nella
    legislazione vigente ai fini penali, con le definizioni di cui agli articoli 10 e 134 del decreto
    legislativo n. 42 del 2004; per l’effetto, modificare, in particolare, l’articolo 44, comma 1,
    lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
    modificazioni.
    ART. 2
    (Disposizioni procedurali)
  3. Il decreto o i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, indicano esplicitamente le
    disposizioni sostituite o abrogate, fatta comunque salva l’applicazione dell’articolo 15 delle
    disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
  4. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere delle Commissioni
    parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento della
    relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  5. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
    vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni integrative e
    correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 2.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
    normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.

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