Plis24, Manuela Pirrelli –
Sono vincolanti il valore scientifico e la presenza del Mibac O Lo Stato può assicurare le opere vincolate e prestate in mostre pubbliche in caso di danni materiali derivanti da furti, perdita, danneggiamento o svalutazione, atti di terrorismo, sono escluse guerre, invasioni,contaminazioni radioattive e danni causati da imballaggio difettoso o insufficiente. La cosiddetta Garanzia di Stato copre dai rischi nel corso del trasporto dell’opera fino al luogo dell’esposizione,durante tutto il periodo della mostra e nel corso del suo rientro alla sede abituale (da chiodo a chiodo). Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice per i Beni Culturali ed il Paesaggio – all’art. 48 «Autorizzazioni per Mostre» prevede al comma 5, a copertura dei rischi perle opere d’arte in esposizione, la possibilità di sostituire l’assicurazione commerciale con la Garanzia statale. Regolano la procedura poi il Decreto del MiBAC 9 febbraio 2005 e il D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91. La Garanzia di Stato può essere rilasciata per le mostre sul territorio nazionale promosse dal Mibac, da enti o istituti pubblici con la partecipazione statale, che si realizzano con la collaborazione dei competenti organi del Ministero per la definizione del progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato scientifico e organizzatore della mostra, di un dirigente o un funzionario delegato, appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero. Anche se la Garanzia di Stato è prevista per le mostre promosse all’estero dal Ministero o da enti pubblici, da istituti italiani di cultura all’estero o da organismi sovranazionali, a tutt’oggi non è stata mai rilasciata. Chi decide se autorizzare o meno la garanzia? L’organizzatore deve inviare la richiesta alla Direzione Valorizzazione almeno sei mesi prima della mostra. L’art. u, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in corso di conversione, prevede il trasferimento delle competenze per il rilascio del parere del Comitato tecnico alle Direzioni Generali competenti. Naturalmente, oltre all’interesse scientifico del progetto, allo stato di conservazione delle opere, all’adeguatezza delle condizioni di sicurezza e di microclima dell’ambiente espositivo, alla conformità del piano di trasporti e d’imballaggio, al rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, l’autorizzazione sarà concessa sentito il parere , secondo la tipologia dei beni, dell’Istituto Superiore perla Conservazione ed il Restauro, dell’Opificio delle Pietre Dure, dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del materiale Archivistico e Librario. Il Mibac può anche disporre sopralluoghi tecnici. In caso di richiesta di risarcimento sarà necessario presentare una relazione al Parlamento poiché la legge si affida al Fondo riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di previsione della spesa del MEF. – Ma. PI.
(Assicurazioni arte) Chi può chiedere la copertura e come
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